- ID SINTEL: 129156981
- Valore economico: € 590.558,00
- Stazione appaltante: Consorzio Oltrepò Mantovano – Centrale Unica di Committenza
- Ambito della procedura: Procedura per incarichi a liberi professionisti.
- Nome procedura: Procedura aperta ai sensi degli Artt. 60 e 157 comma 1 D.LGS. 50/2016, da aggiudicarsi con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’Art. 95 comma 3 lettera B) D.LGS. 50/2016, per l’affidamento dei servizi tecnici per progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del D.LGS. 81/08 e s.m.i. – restauro e ripristino con miglioramento sismico di Villa Grassetti a seguito di danni da sisma – comune di Suzzara (MN)
- Categorie merceologiche: servizi di progettazione architettonica, interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non, interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti, direttore lavori, in fase di progettazione, in fase di esecuzione.
- Tipo procedura: Procedura Aperta
- Data inizio ricezione offerte: 21/09/2020
- Stato procedura: Pubblicata
- Data fine ricezione offerte: ore 12:00 del 26/10/2020
Procedura pubblicata sul portale Sintel al seguente LINK »
Sezione commissioni di gara
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Si comunica che in data 28/10/2020 alle ore 9.00, in modalità telematica, si terrà l’apertura delle buste amministrative.
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Si comunica che in data 23/11/2020 alle ore 9.30, in modalità telematica, si terrà l’apertura delle buste tecniche.
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Si comunica che in data 01/02/2021 alle ore 16.00, in modalità telematica, si terrà l’apertura delle buste economiche.
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Si comunica che in data 22/02/2021 alle ore 15.00, in modalità telematica, si terrà la prosecuzione dei lavori della Commissione giudicatrice e del Responsabile di procedimento della C.U.C..
Sezione Commissari di gara
» Determina nomina commissione | Determinazione n. 196 del 17.11.2020
» Gaia Canossa | Curriculum vitae Canossa Gaia
» Alessia Giovanelli | Curriculum vitae Giovanelli Alessia
» Giulia Mazzocchi | Curriculum vitae Mazzocchi Giulia
FAQ
DOMANDA
Questa comunicazione per chiedere se in caso di partecipazione in RTP la soglia prevista per la copertura assicurativa contro i rischi professionali (di cui al punto 7.2.f del disciplinare di gara) possa essere considerata come la somma delle coperture assicurative dei singoli componenti del raggruppamento o se invece deve essere requisito posseduto unicamente dalla mandataria.
RISPOSTA
Con riferimento al quesito posto, vedasi art. 7.4 del disciplinare di gara (pag.23).
DOMANDA
In merito alla prescrizione di gara del cap. 5.2 lettera f (RC professionale) che prevede un massimale di € 9.000.000, si chiede se tale massimale possa essere ricoperto sfruttando l’opportunità di cumulare i massimali singoli ( es. € 1.500.000 x n. 6).
Relativamente alla richiesta che la figura del restauratore possegga quattro settori di competenza si chiede se questi quattro settori debbano essere posseduti da una sola persona o possano essere posseduti, in parte da un restauratore, esempio il settore 1 e 2, e il rimanente parte da un altro.
RISPOSTA
Il riferimento indicato nel quesito è errato, deve intendersi il capitolo 7.2 lett. f).
Si rimanda al paragrafo 7.4 “indicazioni per i raggruppamenti temporanei che alla pag. 23 del disciplinare di gara riporta quanto segue:
Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al punto 7.2 lett. f) deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:
a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che esegue;
b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.
Si conferma la possibilità di ricorre a più restauratori. In ogni caso devono essere ricoperti tutti settori di competenza relativi alla qualifica di restauratore di beni culturali e percorsi formativi Professionalizzanti ai sensi del D.M 87/2009 previsti e richiesti dal disciplinare di gara.
DOMANDA
Si chiede, al fine di agevolare una più ampia partecipazione di concorrenti ed anche in merito alle “vecchie” certificazioni di prestazione del servizio, a quale delle vecchie categorie individuate dalla L. 143/1949 possa essere “assimilata” la categoria e relativo ID P.03 individuata nel D.M. 143/2013 e richiesta come requisito tecnico professionale necessario per la partecipazione alla presente procedura.
RISPOSTA
Si comunica il riferimento alla Legge 143/1949 – Classe I categoria d) Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali.
DOMANDA
Si chiede se, nell’ambito della qualificazione riferita alla categoria P.03, è possibile soddisfare il requisito con servizi nella categoria P.02.
RISPOSTA
Si conferma che è possibile soddisfare il requisito con servizi nella categoria P.02.
DOMANDA
La classe I categoria d) cui si fa riferimento nella risposta, nel DM 17 GIUGNO 2016 è PRESENTE PER LE CATEGORIE E.04-E.07-E.09-E.10-E.12-E.13-E.16-E.19-E.21; si chiede pertanto se ciascuna delle categorie elencate risulta idonea per qualificare la categoria P.03 richesta nel disciplinare di gara
RISPOSTA
Si conferma in quanto il grado di complessità di tali categorie risulta essere superiore al grado di complessità EP.03 (0,85).
DOMANDA
In merito alla gara in oggetto, al fine di poter valutare i requisiti necessari (servizi analoghi), i contenuti dell’offerta tecnica e la composizione del gruppo di lavoro, vorrei chiedere chiarimenti in merito alla tipologia di interventi previsti per le aree esterne, dal momento non sono rappresentati negli elaborati grafici e che le relazioni dello studio di fattibilità e la stima di costo ne forniscono una descrizione estremamente sintetica:
– individuazione delle aree previste dallo studio di fattibilità.
– per la aree esterne lo studio fattibilità individua interventi mirati alla minima accessibilità della villa (disboscamento, sistemazione provvisoria di percorsi) o alla sistemazione/ripristino di aree pavimentate o a giardino? Anche in considerazione dell’importo opere (175.000 € se non presenti altre voci) e della scelta della categoria P03 per le categorie d’opera.
– ai fini dei requisiti di capacità tecnica e professionale, possono essere indicati servizi di categoria P.01 o P.02 (analogo grado di complessità)?
RISPOSTA
Con riferimento ai chiarimenti richiesti, si comunica quanto segue.
A) All’interno dello studio di fattibilità, redatto per l’analisi dei danni da sisma subiti, l’intervento di restauro e riqualificazione delle aree esterne è stato preso in considerazione a livello marginale, ma sarà oggetto di approfondita progettazione, in quanto le aree esterne sono elemento strettamente collegato e complementare della Villa, e ne costituiscono espansione naturale degli spazi, delle funzioni .
B) Si conferma in quanto i servizi di categoria P01 o P02 risultano essere di analogo grado di complessità.
DOMANDA
In riferimento alla procedura in oggetto,si pone il seguente quesito:
relativamente all’offerta tecnica e più in particolare al criterio “D – professionalità, adeguatezza desunta da numero max 2 servizi” si evince a pag. 42 del Disciplinare di gara la richiesta di “2 servizi svolti negli ultimi 10 anni”.
Chiediamo di valutare l’eliminazione di tale periodo temporale in quanto limitante alla massima partecipazione e non in linea con le linee guida ANAC. L’agenzia, intervenuta più volte sul tema, specifica nelle Linee Guida n. 1 e nel Bando Tipo 3 che, con riferimento al parametro “professionalità’ e adeguatezza dell’offerta”, la stazione appaltante dovrà richiedere al concorrente di descrivere i servizi relativi agli interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell’affidamento svolti lungo tutto l’arco della sua vita professionale, evidenziando quindi l’inappropriatezza del limite temporale dei dieci anni.
RISPOSTA
Spett.le Operatore,
con riferimento alla Vostra richiesta, si precisa quanto segue.
Preliminarmente, occorre rilevare che:
– L’articolo 213 “Autorità Nazionale Anticorruzione”, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, prevede che “La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l’attività di regolazione degli stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal presente codice, all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione”. Il secondo comma di detto articolo recita poi “L’ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche”.
– Il Consiglio di Stato (Cons. Stato, Commissione Speciale, Parere 2/8/2016 n. 1767) ha chiarito che, pur “nel contesto della loro non vincolatività, le linee guida si prestano a svolgere la fondamentale funzione di atto di indirizzo generale, al precipuo fine di delimitare la cornice della discrezionalità della committenza pubblica.
Ciò posto, resta inteso che il bando di gara, quale “lex specialis” può ampliare o limitare quegli elementi che la normativa prevede come discrezionali per la determinazione che compete alla stazione appaltante tenuto conto della peculiarità e delle caratteristiche tecniche che attengono all’oggetto dell’appalto.
In tal senso deve essere inquadrata la scelta di individuare criteri di “professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di 2 servizi svolti negli ultimi dieci anni” come indicato dal disciplinare di gara a pag. 42 – lett D) art. 16 BUSTA TELEMATICA OFFERTA TECNICA – STEP 2, che testualmente recita: “con riferimento alla professionalità, adeguatezza desunta da numero max 2 servizi: descrizione di n. massimo 2 servizi svolti negli ultimi 10 anni relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di portare a compimento la prestazione sia sotto il profilo tecnico che organizzativo ed attinenti/simili a quello oggetto del presente appalto”.
L’Amministrazione, pertanto, ha ritenuto di limitare, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, al periodo di tempo previsto, l’analisi dell’offerta, anche tenendo conto della particolarità del servizio in gara che, nello specifico, consiste “ …..nell’affidamento dei servizi tecnici …..per il restauro e ripristino con miglioramento sismico di VILLA GRASSETTI a seguito di danni da sisma…”.
Come già più volte chiarito dall’Autorità, la stazione appaltante può fissare, nell’ambito della propria discrezionalità, requisiti di partecipazione ad una gara di appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché tali prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l’accesso alla procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell’appalto” (Comunicato del Presidente – dell’ANAC, n.d.r. – del 14 Dicembre 2016).
Preme, altresì, evidenziare che, con specifico riferimento al requisito del lasso temporale dei servizi analoghi, l’Autorità, nel corso degli anni, ha manifestato un atteggiamento non univoco, ed infatti:
– il testo delle medesime Linee Guida n. 1, aggiornate al d.lgs. 56/2017 ed approvate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, ha previsto “L’attuale quadro normativo non contiene più alcuna indicazione non solo in ordine ai criteri motivazionali ma neanche in ordine agli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo per i servizi oggetto della presente linea guida. Al riguardo, l’Autorità ritiene che, alla luce della disposizione del nuovo codice – secondo cui l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi connessi all’oggetto dell’appalto, in cui rientrano anche l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto (art. 95, comma 6, codice) – i criteri di valutazione delle offerte possono essere individuati nei seguenti: a) professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi svolti negli ultimi dieci anni relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo V e dal DM tariffe; (…)”;
– il testo della relazione illustrativa delle medesime Linee Guida n. 1, aggiornate al d.lgs. 56/2017 ed approvate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, ha previsto: “ Le Linee guida n. 1 sono state modificate anche per garantire un maggior coordinamento con il Bando tipo n. 3, approvato con delibera n. 723 del 31 luglio 2018, con riferimento al criterio della professionalità e adeguatezza dell’offerta, di cui alla Parte VI, punto 1.1, lett. a).
Il punto in questione era stato oggetto di modifica in sede di aggiornamento delle Linee guida n. 1 al decreto legislativo n. 56/2017, con l’inserimento del riferimento al periodo di 10 anni entro cui devono essere svolti i tre servizi idonei alla dimostrazione della professionalità del concorrente sulla base dell’esperienza pregressa. Le indicazioni in esso contenute sono state riprese nel documento di consultazione del Bando tipo n. 3, pubblicato in data 14.5.2018. Nell’ambito della predetta consultazione, gli operatori del settore hanno contestato la previsione inserita ritenendola limitativa della partecipazione alle procedure di gara alla luce della crisi che ha investito il settore negli ultimi anni, con una sensibile riduzione degli affidamenti. Preso atto di ciò e nell’ottica di favorire la più ampia partecipazione alle procedure di gara, il Bando tipo n. 3 ha accolto la richiesta degli stakeholders, eliminando il riferimento al periodo di 10 anni entro cui devono essere svolti i tre servizi idonei alla dimostrazione della professionalità del concorrente sulla base dell’esperienza pregressa. Al fine di garantire il necessario coordinamento degli atti, è stata, quindi, modificata la Parte VI, punto 1.1, lett. a), delle Linee guida n. 1, nel senso già indicato dal Bando tipo n. 3. Ne consegue che i candidati possono illustrare in sede di offerta tre servizi relativi a interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell’affidamento svolti lungo tutto l’arco della sua vita professionale”.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte ed argomentate, si ritiene di confermare la correttezza del disciplinare di gara, in particolare con riferimento alla previsione del contenuto della BUSTA TELEMATICA OFFERTA TECNICA – STEP 2 che “con riferimento alla professionalità, adeguatezza desunta da numero max 2 servizi: descrizione di n. massimo 2 servizi svolti negli ultimi 10 anni relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di portare a compimento la prestazione sia sotto il profilo tecnico che organizzativo ed attinenti/simili a quello oggetto del presente appalto”.
DOMANDA
Con la presente siamo a richiedere se possibile acquisire i file dello studio di fattibilità in formato editabile in .dwg o .dxf .
RISPOSTA
Spett.le Operatore,
si conferma che lo studio di fattibilità rimane nella versione allegata tra i documenti di gara (no editabile).
DOMANDA
Con la presente siamo a richiedere se il Restauratore indicato nel Gruppo di Lavoro, debba essere iscritto a tutti e 4 i “Settori di competenza” riportati nel Disciplinare a pagg. 19 e 20 o in alternativa ad uno o più dei 4 richiesti? In alternativa se partecipa uno Studio Associato di Restauratori, tali requisiti possono essere ricoperti totalmente dagli stessi Associati?
RISPOSTA
Spett.le Operatore,
si conferma la possibilità di ricorre a più restauratori. In ogni caso devono essere ricoperti tutti settori di competenza relativi alla qualifica di restauratore di beni culturali e percorsi formativi Professionalizzanti ai sensi del D.M 87/2009 previsti e richiesti dal disciplinare di gara.
DOMANDA
Con la presente si chiede quanto segue:
Al punto 7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria è richiesta la copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 9.000.000,00 ( novemilioni). Tale cifra appare alquanto sproporzionata al valore delle opere da progettare. Trattasi di refuso? Se si quale è l’importo richiesto.
RISPOSTA
Spett.le Operatore,
così come previsto alla parte I) capacità economico finanziaria – ALLEGATO XVII Mezzi di prova dei criteri di selezione, lett. a) del D.LGS. 50/2016, la capacità economico finanziaria dell’operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:
a) comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali
La polizza assicurativa adeguata, alla stregua degli altri requisiti richiesti a comprova della capacità economica e finanziaria dei concorrenti, risponde all’interesse pubblico di salvaguardia della stazione appaltante per la fase esecutiva del contratto, pertanto l’importo richiesto per la copertura assicurativa si intende riconducibile all’importo delle opere da progettare nel loro complesso.
DOMANDA
Al punto 73 lett. h) del disciplinare viene richiesto: l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,60 volte il valore della medesima
SI CHIEDE se tale requisito è soddisfatto anche da un solo servizio di importo superiore a quello richiesto.
RISPOSTA
Spett.le Operatore,
si precisa che, come previsto nel disciplinare di gara, l’operatore economico deve aver eseguito due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,60 volte il valore della medesima.
DOMANDA
Si chiede di confermare che siano sufficiente, per il tecnico restauratore, i percorsi formativi nei settori di competenza 1, 2 e 3, in quanto quest’ultimo copre anche il settore 4.
RISPOSTA
Si conferma, i percorsi formativi nei settori di competenza 1,2,3 sono sufficienti per il tecnico restauratore.
DOMANDA
Si richiede in base a quale criterio si è deciso di inserire in disciplinare quale requisito di capacità economica e finanziaria il possesso di copertura assicurativa non inferiore a € 9.000.000,00? Infatti si ritiene che tale massimale sia eccessivo in relazione al servizio messo a gara.
Al punto 7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria è richiesta la copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 9.000.000,00 ( novemilioni). Tale cifra appare alquanto sproporzionata al valore delle opere da progettare. Trattasi di refuso? Se si quale è l’importo richiesto.
RISPOSTA
Spett.le Operatore,
così come previsto alla parte I) capacità economico finanziaria – ALLEGATO XVII Mezzi di prova dei criteri di selezione, lett. a) del D.LGS. 50/2016, la capacità economico finanziaria dell’operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:
a) comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali
La polizza assicurativa adeguata, alla stregua degli altri requisiti richiesti a comprova della capacità economica e finanziaria dei concorrenti, risponde all’interesse pubblico di salvaguardia della stazione appaltante per la fase esecutiva del contratto, pertanto l’importo richiesto per la copertura assicurativa si intende riconducibile all’importo delle opere da progettare nel loro complesso.
DOMANDA
Al punto 73 lett. h) del disciplinare viene richiesto: l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,60 volte il valore della medesima
SI CHIEDE se tale requisito è soddisfatto anche da un solo servizio di importo superiore a quello richiesto.
RISPOSTA
Spett.le Operatore,
si precisa che, come previsto nel disciplinare di gara, l’operatore economico deve aver eseguito due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,60 volte il valore della medesima.
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