- ID SINTEL: 190553059
- Valore economico: 699.200,00 €
- Stazione appaltante: Consorzio Oltrepò Mantovano – CUC
- Ambito della procedura: Procedura per forniture/servizi
- Codice gara: CUC-2024-SERVIZI ASSICURATIVI SUZZARA
- Procedura aperta, ai sensi dell’Art. 71 D.lgs. 36/2023, con riduzione dei termini di pubblicazione a giorni 20, ai sensi dell’Art. 71 comma 3 D.lgs. 36/2023, multilotto e multicriterio, da aggiudicarsi il lotto 3 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’Art. 108 comma 1 lett. a) D.lgs. 36/2023, ed i lotti 1,2,4,5,6,7,8 con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’Art. 50 comma 4, con applicazione dell’inversione procedimentale ex Art. 107 comma 3 D.lgs. 36/2023, per l’affidamento dell’appalto dei servizi assicurativi del Comune di Suzzara (MN) per il periodo dal 31.12.2024 al 31.12.2028 ed eventuale proroga di mesi 6.
- Categorie merceologiche: servizi assicurativi.
- Tipo procedura: Multilotto
- Data inizio ricezione offerte:10/10/2024
- Stato procedura: Pubblicata
- Data fine ricezione offerte: ore 18:00 del 04/11/2024
- Requisiti sostenibilità ambientale: No
- Clausola sociale: No
- Ambito PNRR: No
Procedura pubblicata sul portale Sintel al seguente LINK »
Sezione commissioni di gara
- Si comunica che in data 06.11.2024 alle ore 11.00, si terrà l’apertura delle buste economiche telematiche dei lotti 1-2-4-5-6-7-8.
Sezione Commissari di gara
» Determina nomina commissione | Determinazione N.164 del 06.11.2024
» Marco Bianchi | Curriculum vitae Marco Bianchi
» Virginia Varlese | Curriculum vitae Virginia Varlese
» Elisabetta Zucchi | Curriculum vitae Elisabetta Zucchi
FAQ
DOMANDA
Chiediamo conferma che gli importi a base d’asta indicati a pag. 6 del Disciplinare di gara siano al lordo delle imposte di legge.
RISPOSTA
Gli importi a base d’asta indicati a pag. 6 del Disciplinare di gara sono al lordo delle imposte di legge.
Si ricorda che i premi assicurativi sono esente IVA ai sensi dell’art. 10 n. 2 DPR 633/1972.
DOMANDA
Con la presente siamo a sottoporre i seguenti quesiti:
1) La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario dell’appalto”) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata:
ESCLUSIONE OFAC – SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.
Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.
2) La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento nei Capitolati RC PATRIMONIALE e TUTELA LEGALE della seguente appendice:
APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE
Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue:
Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un’Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un’Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un’Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un’Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza.
Ai fini della presente appendice, per “Area Specifica” si intende:
(a) la Repubblica di Bielorussia e/o
(b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).
Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l’applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.
Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.
Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.
3) Chiediamo, se l’Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.
4) Per il Lotto INFORTUNI, chiediamo inoltre:
A. Se al momento sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate;
B. Conferma che l’Ente non ha in corso gemellaggi con Enti e/o Istituzioni appartenenti alla Federazione Russa e/o alla Repubblica di Bielorussia. Nel caso invece l’Ente ne avesse, vi chiediamo di fornire dettagli al riguardo.
5) Per il lotto KASKO siamo a richiedere:
• se ci sono differenze di rilievo presenti tra le condizioni in scadenza e quelle ora proposte con riguardo alle garanzie prestate, al limite di indennizzo per veicolo, allo scoperto/franchigia per sinistro.
• Chilometri registrati “a consuntivo” in ciascuna delle annualità a cui è riferita la statistica sinistri pubblicata ed in ogni caso almeno per le ultime tre annualità come da schema di seguito riportato:
o Consuntivo Anno 2022: Km …………….…..…;
o Consuntivo Anno 2021: Km ……………………;
o Consuntivo Anno 2020: Km ……………………;
o Consuntivo Anno 2019: Km ……….……………;
o Consuntivo Anno 2018: Km ……….……………;
6) Per il lotto RC GENERALE, chiediamo La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento sul capitolato della clausola sotto-riportata. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE CYBER , ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima
Esclusione Cyber
Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability.
Per Cyber Liability si intende:
(i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l’uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente;
(ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell’Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.
(iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell’Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell’Assicurato;
(iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall’operatività dei siti internet, intranet o extranet dell’Assicurato.
La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell’attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell’Assicurato descritti in polizza.
7) Premi e assicuratori in corso eccetto Rc Patrimoniale.
RISPOSTA
TUTELA LEGALE della seguente appendice:
APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE:
Essendo il lotto aggiudicato col criterio del minor prezzo non è possibile apportare varianti al normativo, pertanto si valuterà l’opportunità dell’inserimento di apposita appendice solo se già prevista.
3) No, l’Ente non ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.
4) No al momento non sono previsti, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzati in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate;
Si conferma che l’Ente non ha in corso gemellaggi con Enti e/o Istituzioni appartenenti alla Federazione Russa e/o alla Repubblica di Bielorussia.
5) Si conferma che non vi sono differenze di rilievo tra le condizioni della polizza in scadenza e quelle del capitolato proposto nella presente gara.
Per quanto riguarda i consuntivi si rimanda allegato denominato “Note introduttive comune di Suzzara” (pubblicato nel menù documentazione di gara)
6) Essendo tale clausola di esclusione già presente, nulla osta da parte della stazione appaltante, in caso di aggiudicazione, a valutare l’opportunità dell’inserimento di apposita appendice di precisazione di detta clausola.
7) Si rimanda allegato denominato “Note introduttive comune di Suzzara” (pubblicato nel menù documentazione di gara)
DOMANDA
L’ente possiede o ha la proprietà di case di cura, riposo, rsa, infermerie e pronto soccorso?
RISPOSTA
L’ente non possiede ne ha la proprietà di case di cura, riposo, rsa, infermerie e pronto soccorso.
DOMANDA
Si richiede statistica sinistri relativa agli ultimi 5 anni per i lotti TUTELA LEGALE – RC PATRIMONIALE E RCTO.
RISPOSTA
Il file a cui fare riferimento è quello già presente nei documenti di gara.
DOMANDA
In caso di sinistri che interessino contemporaneamente sia la garanzia RCT che la garanzia RCO, qual è il massimale previsto?
RISPOSTA
In riferimento al lotto RCTO non è previsto un massimale in caso di coinvolgimento di entrambe le sezioni, sono indicati esclusivamente i due limiti per sinistro riferiti alle due sezioni RCT e RCO, come riportato in scheda tecnica.
DOMANDA
Con riferimento al Lotto 3 All risks, richiediamo quanto segue:
1. Con riferimento all’art. 1.14 – Coassicurazione e delega
• richiamato il disposto dell’art.1911 del Codice Civile;
• considerato, che la ratio dell’art.1911 è quello di suddividere il rischio tra più coassicuratori, per consentire di elevare l’ampiezza di copertura del rischio assicurato, in particolare modo sui grandi rischi e sui danni cosiddetti catastrofali, quali alluvioni ed inondazioni, oggi tristemente frequenti;
• considerato che la deroga all’art.1911 C.C prevista all’art. 1.14 del capitolato All Risks, impone ad ogni coassicuratore di considerare il rischio come assunto al 100%, vanificando pertanto la ratio dell’articolo 1911;
• considerato l’attuale susseguirsi di eventi catastrofali estremi, che impongono al contrario agli assicuratori di suddividere l’esposizione sui grandi rischi e su tali danni catastrofali e la necessità per gli assicurati di ottenere garanzie di sempre maggiore portata, anche per fare fronte a tali eventi catastrofali;
• considerata la dimensione delle somme assicurate, sottolimiti, franchigie e scoperti indicati sul capitolato di gara
Si chiede di eliminare dall’art. 1.14 citato il paragrafo “restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile; confermando pertanto la piena applicazione dell’art. 1911 del C.C. ed escludendo, di conseguenza, ogni responsabilità solidale.
2. Conferma che tra le Partite assicurate di pagina 33 non siano comprese linee aeree di trasmissione e distribuzione, relative strutture di sostegno, tubazioni, reti e condutture interrate, se al di fuori del perimetro o dall’area di pertinenza dei fabbricati;
3. Conferma che la classe costruttiva relativa al patrimonio immobiliare sia non combustibile, ovvero che gli immobili siano costruiti in misura predominante in cemento armato, acciaio, muratura
4. in relazione al sinistro del 22/07/2023, numero di fabbricati coinvolti
5. premio annuo lordo e assicuratore in corso
6. Elenco completo fabbricati con relativa ubicazione, valore assicurato e/o mq, possibilmente in formato excel.
RISPOSTA
In riferimento al lotto RCTO non è previsto un massimale in caso di coinvolgimento di entrambe le sezioni, sono indicati esclusivamente i due limiti per sinistro riferiti alle due sezioni RCT e RCO, come riportato in scheda tecnica.
1. Come espressamente previsto nel disciplinare di gara al punto 16. non è ammessa la variante che preveda la modifica della clausola di coassicurazione inserita nel capitolato relativo al lotto 3, pertanto le offerte così formulate non saranno oggetto di valutazione e saranno escluse dalla gara.2. Per quanto riguarda i beni esclusi si rimanda all’art. 2.3 del capitolato speciale
3. Si conferma
4. Si conferma che nel sinistro del 22/07/2023 i fabbricati coinvolti sono stati 3
5. Vedasi allegato denominato “note introduttive comune di Suzzara”
6. Si rende disponibile l’allegato 14 in formato excel “Comune di Suzzara – elenco fabbricati per gara”
DOMANDA
Con riferimento al Lotto 8 All risks Opere d’arte, richiediamo quanto segue:
1.Si chiede possibilità di sostituire, in caso di aggiudicazione, le clausole istituzionali Radioactive, Cyber Risk e Sanction Clause, con le seguenti:
Esclusione in caso di danni Informatici (reinclusione per gli attacchi informatici mirati) 1) Fatti salvi i successivi paragrafi 2, 3 e 5, questa assicurazione non copre in alcun caso perdite, danni, o qualsivoglia esborso economico direttamente o indirettamente causati, indotti o derivanti da: 1.1) guasto, errore o mancato funzionamento di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici, processi o qualsiasi altro sistema elettronico, oppure 1.2) uso o impiego, al fine di causare danni, di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici nocivi, virus o processi informatici o qualsiasi altro sistema elettronico. 2) Qualora questa clausola sia prevista in polizze che coprono rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile compiuto da una potenza belligerante o contro di essa, oppure atti di terrorismo o di qualsiasi persona che agisce per motivi politici, il paragrafo 1 non si applica per escludere perdite (che risulterebbero altrimenti coperte) derivanti dall’utilizzo di computer, sistemi informatici o programmi informatici o qualsiasi altro dispositivo elettronico impiegato nel lancio e/o nel sistema di orientamento e/o nel meccanismo di sparo di armi o missili. 3) Resta inteso e concordato che il paragrafo 1 non si applica ai casi (che risulterebbero altrimenti coperti) di perdita della proprietà assicurata o danno causati da un Attacco informatico mirato. L’onere di provare l’applicabilità della copertura ai sensi di queste disposizioni di reinclusione incombe sull’Assicurato. 4) Ai fini del paragrafo 3, per Attacco informatico mirato si intende l’uso o impiego, al fine di causare danni, di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici nocivi, virus o processi informatici o qualsiasi altro sistema elettronico, laddove l’intenzione sia quella di danneggiare esclusivamente l’Assicurato o la sua i suoi beni. 5) Questa polizza non comprende la copertura di dati elettronici, a meno che e nella misura in cui ciò sia espressamente affermato in altre parti della suddetta polizza. Libera traduzione della clausola inglese JS2019-005 del 22 novembre 2019 Cyber Exclusion (Targeted Cyber Attack Write-Back). In caso di divergenza tra il testo italiano e quello inglese prevarranno il testo e l’interpretazione inglesi.
Esclusioni relativa a danni derivanti da Contaminazione Radioattiva, Armi Chimiche, Biologiche, Biochimiche ed Elettromagnetiche
La presente clausola è di importanza essenziale e prevale su ogni disposizione contraria contenuta nella presente assicurazione In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni o qualsivoglia esborso economico derivante da procedimenti giudiziari, direttamente o indirettamente causati, o a cui abbia contribuito, o derivanti: 1.1) da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare; 1.2) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi; 1.3) da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile; 1.4) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L’esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, conservati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili; 1.5) da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche; 1.6) dall’utilizzo o dal funzionamento, finalizzato ad infliggere danni, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma software o qualsiasi altro sistema elettronico. Termini, dichiarazioni, accordi assicurativi, definizioni, esclusioni e condizioni della presente Polizza rimangono altrimenti invariati. Libera traduzione della clausola inglese CL 370 del 10/11/2003 «Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical, Electromagnetic Weapons And Cyber Attack Exclusion» In caso di divergenza tra il testo italiano e quello inglese prevarranno il testo e l’interpretazione inglesi.
> Opere Galleria del Premio_30092024 con evdienza opere esterno
2. In merito alla somma assicurata, sommando gli elenchi a disposizione il valore complessivo risulta essere pari ad Eur 5.439.550,55= e non Eur 5.540.000,00= come indicato nella Scheda di Polizza; si chiede di precisare quale sia il valore corretto da considerare;
3. In riferimento alle opere poste all’aperto si chiede di precisare, oltre a quanto indicato nel capitolato, tutte le opere poste all’aperto e il relativo valore.
4. Si chiede di poter inserire la seguente precisazione per le opere poste all’aperto:
La copertura è prestata unicamente per i costi di restauro necessari per il ripristino dell’opera, intendendosi comunque escluso il deprezzamento della stessa. Sono esplicitamente esclusi tutti i danni e le perdite causati da: – ruggine e/o ossidazione ed in generale i danni estetici causati da vizio proprio o qualità insita delle cose assicurate; – rilascio di escrementi da parte di animali; – alluvione, inondazione ed allagamenti.
RISPOSTA
1. Verificato che tali clausole, sebbene scritte diversamente, sono già presenti nel normativo posto a base di gara, nulla osta in caso di aggiudicazione alla valutazione dell’opportunità della sostituzione di dette clausole.
2. Tenuto conto che alcune opere non sono state valorizzate si è preferito dare una indicazione arrotondata del valore complessivo. Si conferma tuttavia il valore complessivo di € 5.439.550,55 richiamato negli allegati pubblicati.
3. Vedasi elenco allegato con evidenza opere in esterno.
4. Essendo il lotto aggiudicato al minor prezzo non è possibile apportare tale variante al normativo pubblicato
DOMANDA
Con riferimento alla gara in oggetto, e nello specifico per il LOTTO 8 – ALL RISK FINE ART, salvo errore, non rinveniamo nella documentazione pubblicata quanto segue: Elenco delle opere assicurate; Facility Report (o almeno indicazione die mezzi di chiusura e sicurezza dell’ubicazione presso cui i beni sono custoditi); Statistica sinistri; Assicuratore e premio in corso.
RISPOSTA
Le informazioni richieste sul lotto fine art sono state pubblicate o in sede di pubblicazione della procedura o dopo tramite risposte a chiarimenti consultabili al link https://www.cucoltrepomantovano.it/servizi-assicurativi-suzzara/
DOMANDA
Vedasi quesiti all’interno del file PDF denominato “faq 16.10”
> Faq 16.10
RISPOSTA
Con riferimento alle attività “ vedasi allegato denominato “note introduttive comune di Suzzara” pubblicato il giorno 11.10.2024 in documentazione di gara sulla piattaforma Sintel.
DOMANDA
La presente per chiedere cortesemente qual è il numero di chilometri da utilizzare come variante per il calcolo del premio della polizza Kasko.
RISPOSTA
In riferimento al lotto 2, il premio annuo lordo è da intendersi quale premio forfettario, stimato sulla base dei consuntivi degli ultimi 5 anni che sono stati inseriti nell’allegato denominato “ note introduttive comune di Suzzara”
DOMANDA
Per il lotto infortuni siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:
1) Si chiede conferma che la proroga prevista nel disciplinare ai sensi dell’art. 120, comma 11, del D.Lgs n.36/2023 si intende per la durata massima di 6 mesi come previsto dal capitolato infortuni;
2) Si chiede integrazione della statistica sinistri dal 30/06/2019 al 30/06/2024 se non presenti sinistri dichiarazione dell’ente/broker di assenza sinistri;
3) Si chiede compagnia e premio in corso.
RISPOSTA
In riferimento al lotto 4 Infortuni, si conferma che nel capitolato speciale è previsto l’obbligo per la compagnia di concedere alle medesime condizioni economiche e normative una proroga tecnica per la durata massima di sei mesi al fine di consentire l’esperimento della nuova procedura di selezione; si conferma che nel periodo 30/06/2019 – 30/06/2024 non sono presenti sinistri; in riferimento alla compagnie e al premio correnti vedasi allegato denominato “ note introduttive comune di Suzzara”.
DOMANDA
Per i LOTTI 1 RCA e 2 KM.TRICA siamo a chiedere :
– Se gli importi a BASE D’ASTA risultassero’ eventualmente superabili;
– Se fosse possibile apporre varianti ai Capitolati/disciplinare.
RISPOSTA
In riferimento al primo quesito si precisa che come richiamato nel disciplinare di gara al punto 17 “ sono inammissibili le offerte che superano o siano pari all’importo posto a base di gara per ciascun lotto” ;
In riferimento al secondo quesito i lotti 1 e 2 sono aggiudicati al minor prezzo pertanto non è possibile apportare varianti al capitolato.
DOMANDA
> Quesito lotto 3 del 24.10.24 (.pdf)
RISPOSTA
> Risposta quesito del 24.10 su lotto 3 (.pdf)
> SUZZARA SINISTRI PATRIMONIO DAL 2019 – AL 10-2024 (.xls)
> Comune di Suzzara (.xls)
Comments are closed.